Art. 3.

      1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fissa i criteri per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fissa i criteri per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

 

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